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Descrizione

La Legge di bilancio 2020 con decorrenza dal 01.01.2020 riorganizza la tassazione comunale sugli immobili.
Con l’abrogazione della IUC, e quindi della TASI (sopravvive solo la TARI) il legislatore ha riformulato la disciplina dell’IMU in un unico testo normativo (contenuto nell’art. 1, commi da 738 a 783 della Legge 27.12.2019, n. 160).
La nuova IMU mantiene l’esenzione già prevista per IMU e TASI per l’abitazione principale.

Per ogni informazioni contattare l’Ufficio Tributi

Per il calcolo dell' IMU anno 2025 vedere le aliquote riportate nella delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 19.12.2024

Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 ed A/9 e relative pertinenze

0,6%
Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6) della legge n. 160 del 2019

 SI
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)

0,1% 
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria D10)

1% 
Terreni agricoli

0,8% 
Aree fabbricabili

 1%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D - ⟨Fabbricati a disposizione o utilizzati: Immobili a disposizione⟩

1,06% 
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenneti al gruppo catastale D) - ⟨Abitazione a disposizione - Abitazioni non locate e non concesse in comodato⟩

 1,06%

Precisazioni
Devono intendersi richiamate le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale, le detrazioni e le agevolazioni previste dalla legge alle condizioni nella stessa stabilite.
Per le fattispecie di cui all'art. 1, commi 747 e 760, della legge n. 160 del 2019, l'imposta è determinata applicando la riduzione di legge sull'aliquota stabilita dal comune per ciascuna fattispecie.
Le pertinenze delle abitazioni principali e degli altri immobili non sono autonomamente assoggettate a tassazione in quanto, sulla base dei criteri civilistici di cui all'art. 817 c.c. e della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, alle stesse si applica il medesimo regime di tassazione degli immobili di cui costituiscono
pertinenze.
Le pertinenze dell'abitazione principale, in particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. b), della legge n. 160 del 2019, devono intendersi “esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in
catasto unitamente all'unità ad uso abitativo”.
Per contratti di locazione di immobili devono intendersi esclusivamente quelli registrati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Responsabile: Lazzarini rag. Maristella

Personale: Peraro Stefania

Contatti

Telefono: 049 9915100 int. 6
Email: cervaresesantacroce.pd@cert.ip-veneto.net

Orario

Lunedì
08.30 - 12.30
Martedì
08.30 - 12.30
Mercoledì
10.00 - 13.00
Giovedì
08.30 - 12.30
Venerdì
08.30 - 12.30

Collegamenti

Documenti e Allegati

Pagina aggiornata il 14/02/2025 12:32

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