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Accesso civico
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Trasparenza amministrativa
Descrizione
Nel caso di mancata pubblicazione di documenti o informazioni per i quali è disposta la pubblicazione sul sito del Comune, chiunque può farne richiesta ai sensi dell’art. 5 comma 1 del D.Lgs 33/2013.
La richiesta va presentata indirizzandola a:
Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza a cui è possibile rivolgersi per l’esercizio del diritto di Accesso civico (Decreto del Sindaco n. 21 del 25.02.2015):
Dott. Claudio Maritan
PEC:
cervaresesantacroce.pd@cert.ip-veneto.net
tel. 049 9915100
Responsabile esercente il potere sostitutivo, art. 2 c. 9 L.241/1990, a cui è possibile rivolgersi per l’esercizio del diritto di Accesso civico e documentale: (da individuare).
INFORMATIVA SULL’ACCESSO CIVICO
Gli art. 5 e 5 bis del D.Lgs. 33/2013, come da ultimo modificati con il D.Lgs. n. 97/2016, disciplinano rispettivamente l'"Accesso civico a dati e documenti" e le "Esclusioni e limiti all'accesso civico".
In coerenza con il quadro normativo, il diritto di accesso civico generalizzato si configura (art. 5 comma 1) come il diritto di accesso civico a titolarità diffusa, potendo essere attivato “da chiunque” e non essendo sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente (comma 3). A ciò si aggiunge un ulteriore elemento, ossia che l’istanza “non richiede motivazione”. In altri termini, tale nuova tipologia di accesso civico risponde all’interesse dell’ordinamento di assicurare ai cittadini (a “chiunque”), indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridiche soggettive, un accesso a dati, documenti e informazioni detenute da pubbliche amministrazioni e dai soggetti indicati nell’art. art. 2-bis del d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016.
Distinzione fra accesso civico generalizzato e accesso civico
L’accesso civico “semplice” (d’ora in poi “accesso civico”) previsto dall’art. 5, comma 1 del decreto trasparenza, e disciplinato nel citato decreto già prima delle modifiche ad opera del d.lgs. 97/2016 rimane circoscritto ai soli atti, documenti e informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione e costituisce un rimedio alla mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione imposti dalla legge, sovrapponendo al dovere di pubblicazione, il diritto del privato di accedere ai documenti, dati e informazioni interessati dall’inadempienza.
L’accesso generalizzato, previsto dall'art. 5,comma 2, si delinea come , autonomo ed indipendente da presupposti obblighi di pubblicazione e come espressione, invece, di una libertà che incontra, quali unici limiti, da una parte, il rispetto della tutela degli interessi pubblici e/o privati indicati all’art. 5 bis, commi 1 e 2, e dall’altra, il rispetto delle norme che prevedono specifiche esclusioni (art. 5 bis, comma 3).
I due diritti di accesso, pur accomunati dal diffuso riconoscimento in capo a “chiunque”, indipendentemente dalla titolarità di una situazione giuridica soggettiva connessa, sono quindi destinati a muoversi su binari differenti, come si ricava anche dall’inciso inserito all’inizio del comma 5 dell’art. 5, “fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria”, nel quale viene disposta l’attivazione del contraddittorio in presenza di controinteressati per l’accesso generalizzato.
Distinzione fra accesso generalizzato e accesso agli atti (accesso documentale) ex L. 241/1990
L’accesso generalizzato deve essere anche tenuto distinto dalla disciplina dell’accesso ai documenti amministrativi di cui agli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 (d’ora in poi “accesso documentale”). La finalità dell’accesso documentale ex L. 241/90 è, in effetti, ben differente da quella sottesa all’accesso generalizzato ed è quella di porre i soggetti interessati in grado di esercitare al meglio le facoltà - partecipative e/o oppositive e difensive – che l'ordinamento attribuisce loro a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari. Più precisamente, dal punto di vista soggettivo, ai fini dell’istanza di accesso ex legge 241 il richiedente deve dimostrare di essere titolare di un «interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso». Mentre la legge 241/90 esclude, inoltre, perentoriamente l’utilizzo del diritto di accesso ivi disciplinato al fine di sottoporre l’amministrazione a un controllo generalizzato, il diritto di accesso generalizzato, oltre che quello “semplice”, è riconosciuto proprio “allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico”.
Collegamenti
Regolamento dell'accesso civico e dell'accesso agli atti
Documenti e Allegati
Documenti allegati
Registro dell''accesso civico aggiornato al 29.04.2024 (231,33 KB - Pubblicato il 01/03/2024)
Modulo di istanza accesso civico generalizzato (37,59 KB - Pubblicato il 01/01/2022)
Modulo istanza di accesso documentale L. 241/90 (40,01 KB - Pubblicato il 01/01/2022)
Pagina aggiornata il 29/04/2024 08:42
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